CODICE DEL TURISMO: il risarcimento del danno da vacanza rovinata

CODICE DEL TURISMO: il risarcimento del danno da vacanza rovinata

1 Febbraio 2022 0 Di Federico Arata

Ogni volta che si prenota un viaggio si ha l’aspettativa di godere di un periodo di estremo relex e benessere. Per questo, spesso ci si rivolge direttamente alle agenzie di viaggio che, a seguito di accordi commerciali con i vari tour operator, hanno pacchetti di viaggio pronti da offrire ai propri clienti. 

Ma di quali diritti gode un turista qualora la vacanza non dovesse corrispondere alle pattuizioni contrattuali previste con l’agenzia di viaggio?

Con il codice del turismo il legislatore ha voluto creare un vero e proprio contenitore normativo che disciplini l’intero settore turistico. All’interno di esso vengono indicati: i principi generali; il concetto di impresa turistica; il mercato del lavoro e quello del turismo in sé; le agenzie di viaggio e gli organizzatori dei viaggi; la regolamentazione contrattuale; il risarcimento del danno in caso di vacanza rovinata; la qualità del servizio e la carta dei servizi.

Con riferimento alla domanda che ci siamo posti inizialmente, nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Questo è quanto previsto dall’art. 46 Codice del Turismo. 

I casi per cui si può chiamare in causa il tour operator sono diversi, e vanno valutati di volta in volta a seconda delle singole circostanze. Si pensi, ad esempio, all’arrivo in hotel di categoria nettamente inferiore, o con caratteristiche totalmente diverse rispetto a quelle previste dal contratto.

In caso di accertato e grave inadempimento, quindi, le voci meritevoli di ristoro risultano essere due, ovvero il danno patrimoniale e il danno esistenziale o morale.

La quantificazione del danno patrimoniale è abbastanza semplice, e corrisponde agli esborsi economici sostenuti per il viaggio. In questo caso il turista potrà avere diritto alla integrale restituzione di quanto speso o a una quota, in relazione ai servizi non goduti per esclusiva responsabilità del tour operator.

Con riferimento, invece, al danno esistenziale o morale, esso è stato espressamente previsto dal legislatore in quanto il diritto al riposo e allo svago trovano anche fonte diretta all’interno della nostra Costituzione. 

L’aver patito stress psico-fisico e nervosismo a causa degli inadempimenti contrattuali costituisce un diritto al risarcimento. Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17724 del 2018, infatti, “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quando espressamente previsto in attuazione della direttiva 90/314/CEE costituisce uno dei casi previsti dalla legge nei quali il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla valutazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti.”. 

Si badi bene, però, poiché sussistono diverse circostanze che esonerano il tour operator dal pacchetto di viaggio. 

Come chiarito dal Tribunale di Roma, ad esempio, non è fondata la richiesta di risarcimento dei danni subiti per la totale compromissione del viaggio di nozze, laddove non risulti provato l’inadempimento della società convenuta relativamente alla vacanza organizzata. In particolare, laddove gli sposi abbiano avuto sufficienti informazioni sulle condizioni climatiche che rischiavano di trovare nella destinazione prescelta, il maltempo, possibile nel periodo scelto, non può essere evento imputabile alla società convenuta, né può essere considerato evento imprevedibile giustificante il recesso parziale. Nel caso di specie, si trattava di un viaggio di nozze in Giappone e Nuova Caledonia nel periodo dicembre-gennaio.

Altro presupposto per l’ipotesi di risarcimento del danno da vacanza rovinata, è data dal fatto che esso dovrà essere stato organizzato interamente dal tour operator. 

Non potrà quindi invocarsi il danno da vacanza rovinata per un ritardo o cancellazione aerea, se il biglietto è stato acquistato in totale autonomia. In tal caso, infatti, si ricadrebbe nelle tutele previste dal regolamento ce 261/04 che, ad ogni modo, oltre a prevedere un indennizzo forfettario basato sulla distanza della tratta, lascia impregiudicata la possibilità di chiedere ulteriori risarcimenti (che comunque non corrispondono a quello del danno da vacanza rovinata). 

Per concludere, quindi, è bene sapere che esiste un intero codice a tutela dei diritti dei turisti.